venerdì 5 dicembre 2008

Senza parole


Art. 33 della Costituzione.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

3 commenti:

byb ha detto...

ma lo sai che leggendo poc'anzi notizie recenti, ho postato lo stesso pezzo di costituzione?
convergenze evolutive della memoria?

Anonimo ha detto...

Uno, due, tre... flik!

Poto ha detto...

Ehi voi 2.....

Vi controllo eh?!?! ;-)